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Con l’avvio della Rottamazione quinquies, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibile, all’interno della propria area riservata, la funzionalità che consente ai contribuenti di verificare i debiti definibili e presentare direttamente la domanda di adesione alla nuova definizione agevolata.

Accedendo all’area riservata tramite SPID, CIE o CNS, o tramite intermediario, è possibile consultare l’elenco dei carichi affidati alla riscossione rientranti nella misura e selezionare quelli che si intendono includere nella rottamazione.

La Rottamazione quinquies consente di estinguere i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e le spese di notifica ed esecutive, senza il pagamento di sanzioni, interessi di mora e aggio.

Scadenze e modalità di pagamento

La domanda di adesione deve essere presentata entro il 30 aprile 2026, esclusivamente online tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Una volta accolta la richiesta, il contribuente potrà scegliere tra:

• pagamento in un’unica soluzione, con scadenza 31 luglio 2026;

• pagamento rateale, fino a un massimo di 54 rate bimestrali, con applicazione di interessi agevolati a partire dal 1° agosto 2026.

In particolare, il pagamento potrà essere effettuato nel numero massimo di 54 rate bimestrali di pari ammontare da corrispondersi con le modalità di seguito illustrate:

a) la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;

b) dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;

c) dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute” che l'Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2026 unitamente ai moduli di pagamento.

Il mancato pagamento dell’unica rata o di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dai benefici della definizione agevolata, con ripristino del debito originario.

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