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Le disposizioni previste dagli articoli 5 e 7, legge n. 448/2001 consistenti nella facoltà di rideterminare i valori dei terreni (sia agricoli sia edificabili) e delle partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti a seguito di apposita perizia, sono nuovamente prorogate con riferimento ai terreni e alle partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2022. E' quanto prevede il decreto Energia approvato dal Consiglio dei Ministri in data 18 Febbraio 2022.

Rispetto alla norma precedente, le aliquote dell’imposta sostitutiva vengono rideterminate in misura pari:

- all'14% per le partecipazioni che risultano qualificate e non qualificate possedute alla data del 1° gennaio 2022;

- al 14% per i terreni.

Per perfezionare la rivalutazione occorre:

-redigere entro il 15.06.2022 una perizia di stima giurata dei beni che si intendono rivalutare,con riferimento al possesso e ai valori correnti al 1° gennaio 2022 ;

-versare l’imposta sostitutiva entro il 15.06.2022 sull’intero valore risultante dalla perizia, oppure con pagamento in tre rate annuali di pari importo di cui la prima sempre entro il 15 giugno 2022.

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