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L'agenzia delle Entrate con la Circolare 15/E ha chiarito le tempistiche per chi non è ancora in possesso del Registratore Telematico, concendendo "di fatto" una proroga per sei mesi.  L'agenzia fa presente che:

I dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui al comma 1 sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione, determinata ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto”.

Al riguardo, la disposizione in argomento fornisce risposta alle potenziali difficoltà in sede di prima applicazione dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri.

In particolare, al fine di evitare l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 6, la disposizione prevista nell’ultimo periodo del novellato comma 6-ter consente ai predetti soggetti, qualora non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico, di assolvere all’obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, entro i più ampi termini previsti dal predetto comma (i.e. entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione). 

A tal fine saranno individuate modalità telematiche di trasmissione dei corrispettivi, in assenza di registratore telematico, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di prossima emanazione.

In tale evenienza i predetti soggetti potranno adempiere temporaneamente all’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali.

Tale facoltà è ammessa fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre richiamato nel predetto comma 6-ter.




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