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I locatori che hanno concluso contratti di locazione a canone libero quattro anni fa (4+4) oppure canone concordato (3+2) e che hanno già esercitato l'opzione per la cedolare nel corso del primo periodo quadriennale o triennale, se desiderano mantenere il regime della tassazione dell'imposta sostitutiva, hanno l’obbligo di esercitare il rinnovo per l'opzione della cedolare secca anche se è vigente il rinnovo automatico previsto ex lege.

Ad esempio se un contratto di durata 4+4 ha la prima scadenza (primi quattro anni) a fine Agosto 2017 (contratto con decorrenza 1° Settembre 2013) è necessario presentare il modello RLI per la proroga del contratto di locazione entro il 30 Settembre 2017. Così facendo si garantisce che l'opzione continui a essere efficace per i successivi quattro anni, salvo revoche. 


L’articolo 7-quater del Decreto fiscale 193/2016, al comma 24, prevede che la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto stesso, qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi.

In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, si applicano queste sanzioni:

- 50 euro, nel caso in cui il ritardo non sia superiore a 30 giorni dalla scadenza dell’adempimento;

- 100 euro se il ritardo nella comunicazione è superiore a 30 giorni.

Per consentire il versamento tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” delle suddette sanzioni è stato istituito il seguente codice tributo:

"1511” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Sanzione per mancata comunicazione di proroga o risoluzione del contratto soggetto a cedolare secca”.

 

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