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L'Agenzia delle Entrante con la Circolare n.11/E del 6 Maggio 2020, al quesito 5.12, fa presente che le spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, come le mascherine, possono essere detratte nell’ambito delle spese sanitarie dalla dichiarazione dei redditi (nella misura del 19% della parte che eccede i 129,11 euro).

E' necessario però verificare che nello scontrino o nella fattura risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa, non potendo essere considerati validi i documenti fiscali che riportino semplicemente l’indicazione «dispositivo medico».

La natura del prodotto, come dispositivo medico, può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate ai fini della trasmissione dei dati al Sistema TS, quale il codice «AD (spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE)».

In mancanza di questo, è necessario conservare la documentazione dalla quale risulti la marcatura CE per i dispositivi compresi nella «Banca dati dei dispositivi medici» pubblicato sul sito del Ministero della Salute, mentre per quelli non compresi nell’elenco dovrà essere conservata anche l’attestazione di conformità alla normativa europea.

Inoltre, il soggetto che vende il dispositivo medico può assumere l’onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione, integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino/fattura con la dicitura «prodotto con marcatura CE» e, per i dispositivi diversi da quelli di uso comune (elencati in allegato alla citata circolare 13 maggio 2011, n. 20/E), il numero della direttiva comunitaria di riferimento. In questo caso, il contribuente non deve conservare anche la documentazione comprovante la conformità alle direttive europee del dispositivo medico acquistato.

L’Agenzia fa notare, inoltre, che le spese sostenute per i dispositivi medici sono detraibili anche se non sono acquistati in farmacia, sempre che risultino soddisfatte le condizioni in precedenza indicate.

Considerato che l’elencazione dei dispositivi medici contenuta nella circolare 31 maggio 2019, n. 13/E, è da considerarsi esemplificativa e non esaustiva, ad avviso dell’Agenzia, qualora le «mascherine protettive» siano classificate, in base alla tipologia, quali «dispositivi medici» dai provvedimenti del Ministero della Salute o rispettino i requisiti di marcatura CE, le relative spese di acquisto siano detraibili nella misura del 19 per cento come stabilito dall’articolo 15, comma 1, lettera c), DPR 917/86.

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