l decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2019 (D.L. n. 119/2018), approvato al Senato, prevede che sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica, per il periodo d'imposta 2019, con riferimento alle sole fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria, i seguenti soggetti:
-Aziende sanitarie locali;
-Aziende ospedaliere;
-Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
-Policlinici universitari;
-Farmacie pubbliche e private;
-Presidi di specialistica ambulatoriale;
-Strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
-Altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;
-Strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate al SSN;
-Iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
-Iscritti agli Albi professionali degli psicologi;
-Iscritti agli Albi professionali degli infermieri; iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i
-Iscritti negli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
-Esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico;
-Iscritti agli Albi professionali dei veterinari;
-Strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari;
-Esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco. Si tratta, specificamente, delle parafarmacie.
La semplificazione e la riservatezza per assicurare il rispetto della privacy riguardano esclusivamente le fatture attive. Invece nessuna novità è stata prevista per le fatture di acquisto. I fornitori dei predetti contribuenti, cioè dei medici, dei farmacisti e delle altre categorie esonerate dal nuovo obbligo, emetteranno le fatture in formato elettronico