In base a quanto previsto dall’articolo 164, TUIR, i canoni relativi ai veicoli oggetto di noleggio a lungo termine o "full service"  risultano deducibili nella misura del 20% (80% per esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio) e entro un tetto di spesa massimo pari a:

– € 3.615,20 per autovetture ed autocaravan (di cui alle lett. a) ed m), art. 54, D.Lgs. n. 285/1992);

– € 774,69 per motocicli (di cui all’art. 53, D.Lgs. n. 285/1992);

– € 413,17 per ciclomotori (di cui all’art. 52, D.Lgs. n. 285/1992).

I valori sopra indicati devono essere ragguagliati ad anno.

In merito ai contratti full service, la C.M. n. 48/E del 10 febbraio 1998 ha chiarito che essi sono "contratti misti nei quali la causa economica prevalente è rappresentata dalla locazione del veicolo rispetto alle ulteriori prestazioni che vengono fornite a seguito della stipula. Pertanto, la corresponsione del canone periodico è comprensiva anche delle prestazioni accessorie quali, ad esempio, manutenzione ordinaria, assicurazione, tassa di proprietà, sostituzione dell'autovettura in caso di guasto, oltre che dell'ammortamento dell'autovettura data in noleggio”.

Per poter detrarre tali spese, sempre nel limite deducibile del 20%, occorre che sia specificata la parte del costo relativa ai servizi accessori. Qualora tale suddivisione non sia stata operata, l’intero importo corrisposto viene preso in considerazione per il raffronto con i limiti sopra specificati.