A decorrere dal 1° gennaio 2018, sono stati variati i limiti massimi di reddito entro i quali i lavoratori possono accedere al bonus Renzi (meglio conosciuto come “bonus 80 euro”).

Pertanto:

• per la misura piena del credito Irpef, il limite passa da 24.000 euro a 24.600 euro;

• per la misura parziale il limite passa da 26.000 euro a 26.600 euro.

Si rammenta, inoltre, che il Bonus Renzi, che viene erogato direttamente dal sostituto d’imposta e certificato al dipendente mediante la Certificazione Unica (CU), è riconosciuto unicamente ai lavoratori il cui reddito complessivo è formato:

• dai redditi di lavoro dipendente (art. 49, c. 1 del TUIR);

• dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, c. 1 del TUIR), quali:

a) compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);

b) indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);

c) somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);

d) redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);

e) remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);

f) le prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lett. h-bis);

g) compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).

Il suddetto beneficio economico deve essere “rapportato al periodo di lavoro nell’anno” e pertanto sarà riconosciuto per “intero” (960 euro) a chi ha lavorato tutto l’anno, mentre per chi ha lavorato per un periodo inferiore ai 12 mesi, il bonus sarà proporzionato a tale periodo.