Entrerà in vigore dal 1° luglio 2018 l’obbligo per i datori di lavoro e committenti privati di provvedere al pagamento delle retribuzioni con modalità e forme che escludano l’uso del contante.

Il comma 910 della legge 205/2017 disciplina le modalità di pagamento della retribuzione (nonché ogni anticipo di essa) spettante ai lavoratori da parte dei datori di lavoro e dei committenti, ammettendo le seguenti forme di pagamento:

•bonifico su conto identificato da codice Iban indicato dal lavoratore;

•strumenti di pagamento elettronico;

•contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

•emissione di assegno (bancario o circolare) consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Il comma 912, nell’escludere che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga costituisca prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione, definisce l’ambito oggettivo di applicazione della norma che interessa le seguenti fattispecie:

•rapporti di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del Codice civile;

•rapporti di lavoro originati da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

•contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.

La norma prevede altresì un distinto apparato sanzionatorio per l’inosservanza dei nuovi obblighi con l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da mille a 5mila euro per il datore di lavoro o committente che viola l’obbligo.

Tale normativa si affianca al generale divieto di uso del contante previsto dall’articolo 49, comma 1, del Dlgs 231/2007, che attualmente limita il trasferimento di contante per importi pari o superiori a 3mila euro. Pertanto, nonostante la predetta disposizione consenta l’effettuazione di pagamenti in contante di importi inferiori alla soglia, sarà comunque impedito l’utilizzo di contante per il pagamento di retribuzioni, ad eccezione del settore pubblico e per il pagamento di colf e badanti, fattispecie escluse dalla nuova norma.

Al fine di promuovere la diffusione della nuova normativa e la corretta attuazione delle disposizioni in esame, si dispone comunque la non applicazione delle sanzioni per violazioni commesse entro 180 giorni dall’entrata in vigore della norma.