La Legge di stabilità 2016 ha ridotto l'aliquota IRES dal 27.50% al 24%, portando con sé la necessità di rideterminare la percentuale di imponibilità di dividendi e plusvalenze da partecipazione, al fine di mantenere invariato il livello complessivo di tassazione di tali poste di bilancio in capo alla società e al socio .
Il nuovo regime di tassazione è stato disposto con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, datato 26 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 luglio 2017.
Per quanto riguarda i dividendi e proventi equiparati, relativi a titoli e strumenti finanziari, la percentuale di imponibilità dal 2017 passa dal 49,72% al 58,14. Pertanto, gli utili prodotti dai soggetti IRES a partire dall’esercizio d’imposta 2017, concorreranno per il 58,14% alla formazione del reddito imponibile dei percipienti non imprenditori o dei soggetti IRPEF imprenditori.
Restano, invece, confermate le vecchie percentuali di imponibilità per i dividendi formati con utili prodotti in esercizi precedenti, nella misura del 40%, che si applica agli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e del 49,72%, che si applica agli utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016..
Anche per le plusvalenze e le minusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, il DM ha previsto il medesimo incremento, ovvero dal 49,72% al 58,14%, ma con decorrenza 1 Gennaio 2018.